Ci avviciniamo alla fine dell’anno e come orma di abitudine, il sistema pensionistico” torna all’attenzione del Governo e del Parlamento. Tra le poche certezze che trapelano dagli ambiti governativi, c’è la proroga dell’Ape Social. L’Ape Social è un’indennità che viene corrisposta per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di ottenimento del beneficio ed il pensionamento vero e proprio.
L’importo dell’indennità è pari all’importo della futura pensione ma non può comunque superare i € 1.500 al mese. È riservata al lavoratore che, compiuti i 63 anni di età, si trova in una delle seguenti condizioni:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale e che abbia concluso integralmente la disoccupazione spettante da almeno 3 mesi ed è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; può ottenerla anche il lavoratore che ha cessato l’attività per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbia avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione dello stesso rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi.
- lavoratore dipendente ed autonomo, al momento della richiesta, assiste da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ed ha un’anzianità contributiva di almeno 30 anni; può ottenere l’APE Social anche chi assiste un parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano compiuto 70 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti;
- lavoratore dipendente ed autonomo, che ha una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% ed è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- lavoratore dipendente che svolge da almeno 6 anni in via continuativa, attività lavorative “gravose” (per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo) ed è in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni; l’intervallo temporale entro cui soddisfare il requisito dello svolgimento dei “lavori gravosi” è pari ad almeno: 7 anni negli ultimi 10, oppure 6 anni negli ultimi 7; tra i lavori considerati gravosi rientrano gli operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- per le donne viene ridotto il requisito contributivo richiesto in misura pari a 12 mesi per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni.