Da Ottobre nuove indennità in busta
Aumento di 12 euro lordi da gennaio, nuove indennità e contributi per badanti notturne. Lo scorso 8 settembre, le rappresentanze sindacali e datoriali dei lavoratori domestici, hanno sottoscritto il nuovo contratto decorrente dal 1° ottobre. In aggiunta ad un aumento dei minimi retributivi, tra le novità spicca l’inquadramento unico per le babysitter, una indennità per i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze, il versamento contributivo per le badanti notturne. Profili professionali. È previsto l’inquadramento unico nel livello B Super per le attività di baby-sitting, fino ad oggi ricondotte sia al livello A Super che al livello C Super. Nel profilo D Super, all’interno dei vari profili professionali è stata inserita la figura dell’educatore formato. Si tratta, in sintesi, del lavoratore che attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà, perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali. Minimi retributivi.
Con decorrenza dal primo gennaio del prossimo anno, aumentano i minimi retributivi, mentre dal primo ottobre 2020 decorrono alcune nuove indennità. Il minimo retributivo mensile per i lavoratori inquadrati nel livello BS, aumenterà di € 12 lordi ed in proporzione saranno incrementati i minimi retributivi per gli altri livelli. Per le attività di baby-sitting per la cura di un bambino fino al compimento del 6° anno d’età, viene stabilità un’indennità di € 115,76/mese. Per l’addetto all’assistenza di più di una persona non autosufficiente, è riconosciuta un’indennità di €100/mese.
Al lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019, in relazione al livello d’inquadramento, spetta un’indennità variabile da 8 a 10 euro mensili. Per tutti i lavoratori suddetti, gli aumenti possono essere assorbiti da eventuali trattamenti superminimi individuali. Retribuzioni e contribuzio Da Ottobre nuove indennità in busta Aumento di 12 euro lordi da gennaio, nuove indennità e contributi per badanti notturne. Lo scorso 8 settembre, le rappresentanze sindacali e datoriali dei lavoratori domestici, hanno sottoscritto il nuovo contratto decorrente dal 1° ottobre.
In aggiunta ad un aumento dei minimi retributivi, tra le novità spicca l’inquadramento unico per le babysitter, una indennità per i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze, il versamento contributivo per le badanti notturne. Profili professionali. È previsto l’inquadramento unico nel livello B Super per le attività di baby-sitting, fino ad oggi ricondotte sia al livello A Super che al livello C Super. Nel profilo D Super, all’interno dei vari profili professionali è stata inserita la figura
dell’educatore formato. Si tratta, in sintesi, del lavoratore che attua specifici interventi volti a favorire l’inserimento o il reinserimento nei rapporti sociali, in autonomia, di persone in condizioni di difficoltà, perché affette da disabilità psichica oppure da disturbi dell’apprendimento o relazionali. Minimi retributivi.
Con decorrenza dal primo gennaio del prossimo anno, aumentano i minimi retributivi, mentre dal primo ottobre 2020 decorrono alcune nuove indennità. Il minimo retributivo mensile per i lavoratori inquadrati nel livello BS, aumenterà di € 12 lordi ed in proporzione saranno incrementati i minimi retributivi per gli altri livelli. Per le attività di baby-sitting per la cura di un bambino fino al compimento del 6° anno d’età, viene stabilità un’indennità di € 115,76/mese. Per l’addetto all’assistenza di più
di una persona non autosufficiente, è riconosciuta un’indennità di €100/mese. Al lavoratore in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019, in relazione al livello d’inquadramento, spetta un’indennità variabile da 8 a 10 euro mensili. Per tutti i lavoratori suddetti, gli aumenti possono essere assorbiti da eventuali trattamenti superminimi individuali. Retribuzioni e contribuzione per prestazioni notturne. Riguardano le “discontinue prestazioni notturne di
cura alla persona” e le “prestazioni esclusivamente di attesa”.
Sono rideterminati i livelli retributivi a seconda dell’attuale profilo contrattuale ed adeguate le retribuzioni se la collocazione temporale delle prestazioni è compresa tra le ore 20 e le ore 8. Per il personale non convivente, obbligo di fornitura della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
Al personale convivente devono essere garantite 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari a 8 ore giornaliere. Al personale assunto per garantire la presenza notturna, se la durata della presenza è compresa tra le ore 21 e le ore 8, fermo restando l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo, viene riconosciuta una specifica retribuzione. Se al lavoratore vengono richieste prestazioni diverse dalla presenza, queste non dovranno essere considerate lavoro straordinario ma retribuzione aggiuntiva sulla base delle retribuzioni
previste per i lavoratori non conviventi, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo, l’orario convenzionale di lavoro è pari a 5 ore giornaliere, oltre alle ulteriori prestazioni eventualmente svolte e retribuite.